Art. 4
4 / 11In vigore dal 21 dic 1991
1. La commissione medica periferica, ricevuta copia dei verbali di visita e della documentazione sanitaria su cui si è basato il giudizio della commissione medica U.S.L. procede al loro esame in seduta collegiale. La commissione medica periferica esamina i suddetti verbali di visita secondo l'ordine cronologico di ricezione degli stessi, salvo i casi in cui sussistono documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti accertate e riconosciute valide dalla commissione stessa.
2. La commissione medica periferica, qualora non abbia nulla da osservare in ordine alla copia dei verbali di visita ricevuti insieme alla documentazione sanitaria, vi appone apposita annotazione e il proprio timbro ad inchiostro indelebile e ne da comunicazione alla commissione medica U.S.L. anche prima della scadenza del termine di sessanta giorni per gli ulteriori adempimenti di competenza di quest'ultima. Decorso detto termine senza che nessuna comunicazione venga fatta, la commissione medica U.S.L. procede agli adempimenti di competenza derivanti dal verbale di visita medica, come indicato al comma 5 del precedente .
3. La commissione medica periferica valutati, in seduta collegiale, gli elementi sanitari e giuridici posti a fondamento del verbale di visita, può chiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione dei documenti di cui al comma 1, la sospensione della procedura per uleriori accertamenti, incaricando di compierli la stessa commissione medica U.S.L., oppure effettuandoli direttamente con convocazione personale dell'invalido interessato. La richiesta di sospensione della procedura deve fondarsi su una esplicita e dettagliata motivazione medico-legale che dia ragione dell'esigenza di far luogo a maggiori approfondimenti.
4. Nel caso di ulteriori accertamenti richiesti dalla commissione medica periferica alla commissione medica U.S.L. questa, effettuati gli approfondimenti necessari, redige un nuovo verbale di visita che trasmette alla commissione medica periferica secondo la procedura indicata ai commi 3 e 4 del precedente . Qualora la commissione medica periferica non condivida il nuovo verbale di visita, procede a visita diretta dell'invalido interessato.
5. Nel caso di visita diretta dell'invalido, la commissione medica periferica, ove ritenga necessari accertamenti sia generici che specialistici, si avvale, ai sensi del comma 1 dell' della legge 26 luglio 1988, n. 291, delle strutture del servizio sanitario nazionale o di quelle della sanità militare, che sono tenute ad effettuarli. A conclusione della visita diretta, la commissione medica periferica redige il verbale di visita, secondo i criteri indicati al comma 3 del precedente , e ne invia una copia, attestata conforme all'originale, all'invalido interessato e un'altra alla competente commissione medica U.S.L. affinché questa la trasmetta alla prefettura, qualora la percentuale di invalidità riconosciuta o il tipo di minorazione sia tale da far luogo alla concessione della pensione, dell'assegno o delle indennità previste dalla legge in presenza degli altri requisiti prescritti da accertare da parte della prefettura medesima. Nei casi in cui dal verbale di visita possano derivare benefici diversi da quelli sopra indicati, la commissione medica U.S.L. provvede a dare corso agli eventuali adempimenti di competenza.
6. Nell'ipotesi di sospensione della procedura nei confronti di soggetti deceduti dopo la visita della competente commissione medica U.S.L., la valutazione da parte della commissione medica periferica viene effettuata sugli atti.
7. La commissione medica periferica è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Ove il sanitario rappresentante di categoria, benché invitato, non si presenti, oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione, la riunione è valida anche senza la sua partecipazione. I medici rappresentanti di categoria nelle commissioni mediche periferiche vengono nominati con le modalità indicate dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, richiamate nella legge 26 luglio 1988, n. 291.
8. La commissione medica periferica si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria.
9. Il medico rappresentante di categoria, qualora sia impossibilitato a partecipare ad una riunione, può delegare, di volta in volta o in via continuativa, un proprio sostituto, dandone preventiva comunicazione scritta al presidente della commissione, in conformità a quanto stabilito dall'- bis, comma 6, della legge 25 gennaio 1990, n. 8.
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