Sez. II
Art. 7
7 / 20Coproduzioni
In vigore dal 8 feb 1992
1. Non costituisce sponsorizzazione la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purchè a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per coproduttore l'impresa, ancorchè non svolgente attività esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili.
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-7