Art. 14 · Programmi contenitori
Sez. III

Art. 14

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Programmi contenitori

In vigore dal 8 feb 1992
1. Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, la sponsorizzazione riferita a "detto programma contenuto" viene conteggiata sulla sola durata dello stesso e non sulla durata dell'intero programma contenitore. 2. In tal caso, le indicazioni richieste dall', comma 13, lettera b), della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere apposte all'inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore. Nel caso di sponsorizzazione del programma contenitore o di segmenti di questo non identificati come singoli programmi, la sponsorizzazione viene conteggiata sull'intera durata del programma contenitore.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-14