Sez. III
Art. 13
13 / 20Durata dei programmi
In vigore dal 8 feb 1992
1. Ai fini di quanto previsto all', comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente , per "durata del programma sponsorizzato" si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1991-07-04;439#art-13