Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 17 ott 1991
1. I controlli diagnostici sono effettuati secondo i metodi, le tecniche di esecuzione ed i criteri di valutazione previsti dai provvedimenti di attuazione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e suc- cessive modifiche, nell'ambito dei programmi di bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina, ai sensi della legge 31 marzo 1976, n. 124 e, per quanto concerne la leucosi bovina enzootica, dal decreto ministeriale 21 settembre 1985. I predetti controlli sono eseguiti dal servizio veterinario delle unità sanitarie locali.
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