Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 17 ott 1991
1. I controlli sui soggetti prima dell'ammissione al centro previsti negli del presente decreto possono essere ripetuti in un apposito reparto di isolamento. In questo caso la durata del periodo di isolamento dei soggetti è fissata in trenta giorni dal ricevimento degli esiti degli accertamenti diagnostici effettuati. Se qualcuna delle prove di cui sopra risultasse positiva, l'animale deve essere immediatamente allontanato dai locali di isolamento per essere avviato direttamente alla macellazione. In tali casi i restanti soggetti del gruppo dovranno essere sottoposti agli accertamenti diagnostici previsti dagli per tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica dei bovini, relativamente alla malattia constatata, trascorsi trenta giorni dall'allontanamento dei capi positivi e dalle disinfezioni e disinfestazioni dei locali del centro. 2. I bovini devono essere introdotti nel reparto di isolamento del centro in gruppi, allo scopo di poter effettuare compiutamente i controlli previsti. Ogni gruppo deve essere allontanato dal reparto di isolamento trascorso il previsto periodo e prima della introduzione del gruppo successivo.
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