Regolamento per l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico.
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Art. 1 IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vist Art. 2 1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialme Art. 3 1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti ufficialme Art. 4 1. I centri di controllo genetico di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficialm Art. 5 1. I centri di controllo genetico, di cui al precedente art. 1, sono riconosciuti ufficial Art. 6 1. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5 e fino al 31 dicembre 1992 possono es Art. 7 1. I controlli sui soggetti prima dell'ammissione al centro previsti negli articoli 3, 4, Art. 8 1. I controlli diagnostici sono effettuati secondo i metodi, le tecniche di esecuzione ed Art. 9 1. Nel caso in cui, a seguito dei controlli diagnostici previsti dal presente decreto, nei Art. 10 1. Le associazioni nazionali allevatori interessate, al termine di ogni anno solare, d'int Art. 11 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio Assistenza e ordini: info@portalenormativo.it
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