Art. 7 · Dipartimento documentazione, informazione e formazione

Art. 7

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Dipartimento documentazione, informazione e formazione

In vigore dal 1 nov 1991
1. Il dipartimento di documentazione, informazione e formazione svolge, attraverso un sistema centralizzato, attività di acquisizione, esame, elaborazione, classificazione e divulgazione dei dati attinenti ai compiti dell'Istituto. 2. I compiti del dipartimento sono espletati in modo coordinato ed integrato tramite le seguenti unità funzionali: I - Informazione; II - Documentazione; III - Attività statistiche-attuariali per la prevenzione; IV - Progettazione e sviluppo software; V - Tecnologie informatiche; VI Biblioteca; VII - Formazione.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-7