Art. 22
22 / 27Consiglio di dipartimento
In vigore dal 1 nov 1991
1. In ciascun dipartimento è istituito un consiglio di dipartimento. Il consiglio è composto dal direttore del dipartimento, che lo presiede, dai coordinatori delle unità funzionali e da tre rappresentanti eletti dal personale del dipartimento. Il consiglio di dipartimento collabora con il direttore del dipartimento per il coordinamento dell'attività delle unità funzionali.
2. Il consiglio di dipartimento deve essere consultato dal direttore del dipartimento in merito:
a) alla conduzione tecnica del dipartimento;
b) all'utilizzazione dei fondi ad esso assegnati;
c) alla programmazione dei corsi che rientrano nella specifica competenza del singolo dipartimento.
3. Il consiglio di dipartimento si riunisce in via ordinaria, su convocazione del proprio presidente, almeno due volte all'anno ed, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei coordinatori delle unità funzionali.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-06-24;322#art-22