Art. 3
3 / 3Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 set 1991
1. Le attuali commissioni mediche provinciali di cui all'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, e modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 202, cessano di funzionare non appena saranno costituite ed insediate le commissioni mediche locali con le modalità di cui all' del presente decreto.
2. Fino all'emanazione del decreto previsto al comma 17 dell' restano in vigore gli importi dei diritti dovuti dagli utenti stabiliti con il decreto del Ministro dei trasporti emanato di concerto con il Ministro del tesoro e della sanità il 25 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto 1986.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 giugno 1991
Il Ministro dei trasporti BERNINI
Il Ministro della sanità
DE LORENZO
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1991
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 367
Storico versioni
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