Art. 2
2 / 3In vigore dal 31 lug 1991
1. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con proprio decreto, provvede a dichiarare l'ammissibilità dei progetti alle agevolazioni comunitarie da concedersi ed erogarsi ai soggetti beneficiari da parte della Cassa depositi e prestiti, sulla base delle istruttorie effettuate dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. L'importo complessivo dei contributi per i progetti dichiarati ammissibili non può superare il limite del 90 per cento delle risorse impegnate per annualità dalla Commissione CEE, valutate in lire italiane al tasso di cambio medio del mese precedente al singolo decreto di ammissibilità.
2. Il decreto di cui al precedente comma 1 è adottato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in favore dei progetti che abbiano già ottenuto, con decreto del Ministro del tesoro, l'ammissione alle agevolazioni nazionali, e sulla base della comunicazione, da parte della Cassa depositi e prestiti, dell'avvenuta presentazione del primo stato di avanzamento relativo all'intervento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1991-06-11;209#art-2