Art. 1
1 / 2In vigore dal 15 ago 1991
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI
STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
Visto l'art. 12, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64, il quale prevede che alle piccole e medie imprese meridionali che acquisiscono i servizi reali è riconosciuto un contributo sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 15 marzo 1988, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1988, con il quale sono stati fissati i predetti criteri e modalità;
Visto il proprio decreto 25 giugno 1988, n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 1988, con il quale sono state apportate modificazioni al precedente decreto;
Visto il proprio decreto 15 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, con il quale sono state apportate ulteriori modificazioni al citato decreto n. 222 del 1988;
Attesa la necessità di introdurre nuovi adeguamenti alle procedure di concessione ed erogazione dei contributi tenendo conto delle esigenze proprie delle imprese agricole e dei soggetti beneficiari delle attività di supporto all'agricoltura di cui alla delibera CIPE del 31 luglio 1986;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 22 aprile 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 556/91 Leg. del 22 maggio 1991);
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il decreto ministeriale 15 marzo 1988, n. 222, concernente criteri e modalità per la concessione del contributo alle piccole e medie imprese produttrici del Mezzogiorno che acquisiscono servizi reali, è ulteriormente modificato, limitatamente alle imprese agricole singole e associate o consociate nelle forme previste dalla delibera CIPE del 31 luglio 1986, come appresso:
a) il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"La domanda, compilata secondo l'allegato schema di modulo è presentata all'Agenzia e ad uno degli istituti sopra indicati, il quale procede alla istruttoria e alla verifica di congruità secondo i criteri fissati nell'art. 4, comma 1, e trasmette le risultanze all'Agenzia che, esplicate le verifiche di cui all'art. 4, comma 2, emette il provvedimento di concessione.";
b) il punto 1) del comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:
"1) sintetica relazione in cui viene esplicitata l'utilità del servizio in relazione alle politiche di sviluppo dell'impresa, i contenuti del servizio che si intende acquistare, l'articolazione dettagliata dei costi previsti e dei tempi di utilizzo, nonché i risultati che si intendono conseguire attraverso il servizio.";
c) i punti 2) e 11) del comma 3 dell'art. 3 sono soppressi;
d) la lettera B) dello schema di modulo di domanda allegato al decreto ministeriale 14 marzo 1988, n. 222, è modificata come segue: " B) Richiede di poter beneficiare del contributo di cui all'art. 12, comma 2, della legge 1 marzo 1986, n. 64 e al decreto ministeriale del 15 marzo 1988, n. 222, per le seguenti attività di servizio relative a.......".
2. Entro quindici mesi dalla data del provvedimento di concessione, l'Agenzia, sulla base delle fatture presentate e debitamente quietanzate relative alle spese per l'acquisizione del servizio, eroga le somme relative nei limiti di spesa del provvedimento di concessione.
3. Prima dell'erogazione a saldo, in allegato alla documentazione finale di spese l'Agenzia acquisisce una relazione nella quale viene confermata la corrispondenza del programma di servizi proposto con i servizi utilizzati e la rispondenza della qualità dei servizi ai fabbisogni derivanti dalle politiche dell'impresa, nonché una dichiarazione dell'impresa che fornisce i servizi, per i quali è richiesto il contributo, di non averli a sua volta acquistati e che comunque, qualora ciò sia avvenuto, che tali servizi non sono stati oggetto di contributo all'atto del predetto acquisto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministro.interventi.straordinari.mezzogiorno:decreto:1991-05-27;227#art-1