Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 28 lug 1991
1. Il produttore, dal momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei premi, è tenuto ad istituire un registro di sta- lla, nel quale dovrà essere annotato, ai fini del controllo, ogni elemento utile riguardante la mandria delle vacche ed in particolare: a) data di nascita; b) razza di appartenenza; c) marca di identificazione applicata, tipo e numero; d) data dell'ultima fecondazione e toro utilizzato; e) eventuali cause di forza maggiore o circostanze naturali nella vita della mandria che hanno comportato riduzione numerica della stessa.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-05-16;204#art-4