Art. 6
6 / 19Requisito della capacità professionale
In vigore dal 9 lug 1991
1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo verrà rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.
3. Tale attestato dovrà essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.
4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacità professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovrà essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovrà essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-05-16;198#art-6