Art. 5
5 / 19Requisito della capacità finanziaria
In vigore dal 9 lug 1991
1. La capacità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
2. Ai fini dell'accertamento della capacità finanziaria, i competenti comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio.
3. Per il soddisfacimento del requisito di capacità finanziaria le imprese interessate possono produrre una attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma di cui all'allegato 1.
4. Tale importo dovrà essere integrato nella misura pari a lire 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione.
5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacità finanziaria, dovrà essere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo nonché, all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente.
Storico versioni
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