Art. 2
2 / 19Requisiti per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori
In vigore dal 9 lug 1991
1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell' della legge 6 giugno 1974, n. 298, le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal già citato , devono dimostrare di:
a) soddisfare al requisito della onorabilità;
b) soddisfare al requisito della capacità finanziaria;
c) possedere adeguata capacità professionale.
2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell' della legge n. 298/1974, ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
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