Art. 5 · A l l e g a t i

Art. 5

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A l l e g a t i

In vigore dal 4 lug 1991
1. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 1991 Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1991 Registro n. 7 Sanità, foglio n. 398
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