Art. 2
2 / 5C o n t r o l l i
In vigore dal 4 lug 1991
1. Le aziende di produzione che forniscono latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di "latte fresco pastorizzato di alta qualità" sono assoggettate a controlli periodici, con frequenza quadrimestrale o inferiore a seconda delle necessità, da parte del servizio veterinario della competente autorità sanitaria locale.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 sono diretti ad accertare la conformità a quanto prescritto dal precedente , lettere a), b), c), d), e).
3. Qualora a seguito del controllo siano emersi elementi tali da far ritenere che non siano soddisfatti i requisiti di sanità animale previsti nell', lettera a) del presente regolamento, l'autorità sanitaria locale dispone specifici accertamenti e adotta le misure di profilassi ritenute necessarie.
4. Il rispetto dei requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo riportati nell'allegato deve essere controllato mediante prelievi effettuati presso l'azienda di produzione e presso lo stabilimento di trattamento termico destinatario al momento dell'introduzione del latte nello stabilimento medesimo secondo la frequenza prescritta nell'allegato 2.
Il controllo del latte crudo presso l'azienda di produzione è effettuato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio che si avvale dei laboratori pubblici o di altri ufficialmente riconosciuti dal Ministero della sanità.
I risultati dei controlli analitici effettuati sono comunicati alle parti interessati.
5. Nel caso in cui si verifichi che il latte crudo superi il valore limite di cellule somatiche, il servizio veterinario della competente unità sanitaria locale effettua, al più presto, gli accertamenti clinici sulle vacche lattifere interessate e adotta le necessarie misure di profilassi.
6. Il Ministro della sanità, in qualsiasi momento, può procedere ad accertamenti per verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-05-09;185#art-2