Art. 4
4 / 5Modalità retributive
In vigore dal 23 giu 1991
1. Al contrattista in possesso dei prescritti requisiti e condizioni inerenti all'esercizio di funzioni infermieristiche ed equiparato ad operatore professionale di prima categoria spettano, in relazione alla qualifica di infermiere professionale, lo stipendio annuo lordo: L. 11.631.000, ed un'indennità infermieristica annua lorda fissa e ricorrente di L. 2.400.000.
2. Al personale infermieristico equiparato all'operatore professionale di seconda categoria spettano uno stipendio annuo lordo di L. 10.521.000 ed una indennità pari al 10% di quella sopra fissata. Spetta altresì ad entrambi l'adeguamento annuale in ragione degli scatti di contingenza maturati dall'inizio del contratto.
3. Al personale di cui al comma uno verranno, inoltre, corrisposte le seguenti specifiche e particolari indennità connesse sia all'attività espletata sia all'organizzazione del lavoro:
a) L. 8.000 lorde giornaliere per il personale infermieristico operante nelle terapie intensive, sub-intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi. Detta indennità deve essere maggiorata di L. 2.000 giornaliere e compete al personale infermieristico assegnato ai servizi di malattie infettive;
b) L. 6.000 lorde quale indennità giornaliera per chi opera in tutti i turni di servizio;
c) L. 4.500 lorde per ogni ora di servizio notturno prestato tra le ore 22 e le ore 6;
d) L. 30.000 giornaliere lorde se le prestazioni fornite per servizio festivo sono di durata superiore alla metà dell'orario del turno, ridotta a L. 15.000 giornaliere lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà di detto orario. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un'indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Storico versioni
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