Art. 9
9 / 12In vigore dal 17 mar 1991
1. Il servizio veterinario competente per territorio provvede alla sorveglianza periodica degli allevamenti sottoposti alle procedure di cui agli e agli accertamenti diagnostici quadrimestrali su tutti i soggetti risultati negativi, fino a completo risanamento degli allevamenti nei termini stabiliti.
2. Nel periodo in cui gli animali infetti rimangono in allevamento in attesa di essere avviati al macello, gli stessi devono rimanere rigorosamente isolati.
3. I capi infetti tenuti al pascolo devono essere separati in zona di pascolo appartata e recintata lontano da strade e corsi d'acqua; gli stessi devono essere abbeverati in vasche non comunicanti con corsi d'acqua.
4. Negli allevamenti infetti di cui al presente articolo si applicano tutte le altre misure previste dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-02-05;84#art-9