Art. 8
8 / 12In vigore dal 17 mar 1991
1. La vaccinazione delle vitelle viene effettuata sotto controllo ufficiale ed eseguita soltanto a completamento ed in associazione alle altre misure profilattiche.
2. Le vitelle vaccinate devono essere contrassegnate nel modo previsto dall'art. 4 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche.
3. È vietata la vaccinazione dei capi maschi; quelli riconosciuti infetti devono essere immediatamente isolati ed abbattuti entro quindici giorni dalla notifica della constatazione della malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1991-02-05;84#art-8