Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 mar 1991
1. Negli allevamenti in cui la percentuale dei bufali infetti è al di sopra del 5%, ma non supera il 20%, la macellazione obbligatoria degli animali riconosciuti sierologicamente positivi deve essere eseguita entro il termine massimo di nove mesi dalla notifica ufficiale, secondo piani aziendali concordati con la competente unità sanitaria locale. In ogni caso deve essere effettuata e mantenuta la separazione degli animali positivi da quelli negativi, sia nei pascoli, sia nei ricoveri, sia nel governo degli animali. 2. I programmi regionali, previsti dalla legge 31 marzo 1976, n. 124, fissano i periodi per la macellazione in relazione alla percentuale degli animali da eliminare rilevata al primo accertamento. 3. Il risanamento di detti allevamenti viene inoltre effettuato con la vaccinazione sistematica delle vitelle dai quattro ai sei mesi di età, con Buck 19. 4. Negli allevamenti in cui al termine dei nove mesi risultino presenti capi infetti, si applicano le misure di cui all' anche se la percentuale supera il 5%.
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