Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 17 mar 1991
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 febbraio 1991 Il Ministro della sanità DE LORENZO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1991 Registro n. 3 Sanità, foglio n. 213
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