Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 mar 1991
1. La tassa di stazionamento, come stabilito dal secondo comma dell'art. 17 sopracitato, è calcolata in base alla lunghezza fuoritutto dell'unità ed è pari a lire 150, 250 e 350 per ogni centimetro di lunghezza rispettivamente per i natanti (a motore o a vela con motore ausiliario), le imbarcazioni e le navi da diporto. 2. Per tutte le unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi) a vela con motore ausiliario, la tassa di stazionamento calcolata come sopra è ridotta alla metà.
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