Art. 1
1 / 7In vigore dal 28 mar 1991
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sulla navigazione da diporto;
Visto l'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, con il quale viene stabilito che le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto (a motore o a vela con motore ausiliario) nazionali sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1989, n. 164) con il quale sono state emanate norme tecniche per la riscossione della tassa di stazionamento a copertura del periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 171/1989 sino al 31 dicembre 1989 ed il successivo decreto di proroga del 15 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1989, n. 299) da ultimo prorogato con decreto ministeriale 20 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1990, n. 244);
Considerato che occorre stabilire le modalità definitive di riscossione della anzidetta tassa;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 ottobre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. 25 del 9 gennaio 1991;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento di cui all'art. 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'art. 13 della legge 5 maggio 1976, n. 171, le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri nazionali che navighino, sostino o siano ancorate in acque pubbliche (marittime o interne) anche se assentite in concessione a privati.
2. Sono inoltre soggetti alla citata tassa i natanti a motore o a vela con motore ausiliario posseduti o comunque nella disponibilità di cittadini italiani, qualora utilizzati nelle condizioni di cui al precedente comma.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1991-01-10;77#art-1