Art. 4
4 / 8In vigore dal 16 mar 1991
L'art. 14 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, indicato nelle premesse concernente il laboratorio di fisica viene modificato, relativamente alla ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche, come di seguito indicato:
dirigenti di ricerca: 8;
ricercatori: 17;
assistenti tecnici: 14;
segretari tecnici: 1;
aiutanti tecnici: 14;
addetti tecnici: 7.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-27;454#art-4