Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 20 mar 1991
1. Fatte salve le sanzioni disciplinari, l'agente che si avvale di moduli o formulari per l'esercizio della propria attività senza ottemperare al deposito di cui all' della legge, è punito con la sanzione di lire tremilioni. 2. L'agente che si avvale di moduli o formulari diversi da quelli depositati è punito con la sanzione di lire unmilione.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-21