Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 20 mar 1991
1. Avverso i provvedimenti di sospensione, di cancellazione e di radiazione, gli interessati possono presentare ricorso davanti alla commissione centrale entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-12-21;452#art-10