Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 mar 1991
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;
Visto l'art. 130 del citato decreto, che stabilisce l'obbligo di munire gli idroestrattori di freno adatto ed efficace;
Considerata la funzione del freno nelle particolari condizioni di funzionamento e di impiego degli idroestrattori nell'industria degli esplosivi;
Valutate, in relazione alle condizioni di vincolo, le esigenze di contenere comunque vibrazioni e/o oscillazioni causate da eventuali squilibri di carico;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto il parere del Consiglio di Stato, acquisito ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1990, n. 21829/CO-3;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Per gli idroestrattori a funzionamento continuo del tipo a spinta a carcassa chiusa con carico e scarico a flusso continuo, impiegati nell'industria degli esplosivi, il dispositivo di frenatura di cui all'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, può essere sostituito con un sistema automatico di rilevamento di squilibrio rispondente ai seguenti requisiti:
a) che sia posizionato, tarato e collaudato con certificazione delle prove, da un tecnico della ditta costruttrice della macchina o da un tecnico abilitato;
b) che sia costruito a regola d'arte, con protezione contro il semplice guasto;
c) che sia in grado di intervenire sulle funzioni della macchina:
1) interrompendo istantaneamente l'alimentazione del prodotto;
2) disattivando istantaneamente il circuito di alimentazione del motore della girante;
3) provvedendo affinché l'azione di spinta per lo scarico del prodotto sia mantenuta almeno sino all'arresto della girante;
d) che non sia autoreinseribile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 dicembre 1990
Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1991
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 197
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1990-12-17;453#art-1