Art. 9
Tariffa forense in materia stragiudiziale

Art. 9

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In vigore dal 5 gen 1991
Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell', ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.
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urn:nir:ministero.grazia.e.giustizia:decreto:1990-11-24;392#art-tfi-9