Art. 27 · Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale
Titolo IV

Art. 27

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Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale

In vigore dal 12 dic 1990
Disposizioni transitorie in materia di demolizione navale 1. Per i lavori di demolizione iniziati dal 1› gennaio 1987 alla data di iscrizione negli albi speciali di cui all' della legge, le imprese di demolizione aventi i requisiti di cui all', comma 2, della stessa legge, devono produrre, oltre ai documenti indicati nell'articolo precedente anche certificazione dell'autorità marittima locale attestanti che l'impresa abbia svolto con continuità attività produttiva di demolizione navale dal 31 dicembre 1975 al 1› gennaio 1987.
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urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-27