Art. 25 · Corresponsione delle rate semestrali di contributo
Titolo III

Art. 25

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Corresponsione delle rate semestrali di contributo

In vigore dal 12 dic 1990
1. Le rate semestrali di contributo, decorrenti dal 1› marzo o dal 1› settembre successivo all'inizio dei lavori, maturano, ai fini della corresponsione, al termine di ciascun semestre. 2. Ai fini della corresponsione delle rate semestrali di contributo le imprese beneficiarie devono far pervenire, alla scadenza di ciascun semestre, domanda al Ministero della marina mercantile contenente: gli elementi di individuazione dell'impresa; iniziativa per la quale è stato concesso il contributo con gli estremi del decreto di concessione; indicazione e data di scadenza delle rate; estremi dell'eventuale atto di cessione del credito; indicazione delle modalità richieste per il pagamento, con gli estremi dell'eventuale procura a riscuotere. 3. Qualora l'ammontare del contributo concesso sia stato calcolato in via presuntiva, alla domanda deve essere allegata idonea fidejussione rilasciata da istituto bancario o assicurativo a copertura dell'importo della rata stessa, da maggiorare degli interessi calcolati secondo le modalità previste dall' della legge. 4. A tale fidejussione il Ministero della marina mercantile rinuncia dopo il perfezionamento del provvedimento di determinazione definitiva del contributo. 5. L'erogazione delle rate semestrali di contributo potrà avvenire anche attraverso ruoli di spese fisse.
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urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-25