Art. 19 · Concessione del contributo alle imprese armatoriali
Titolo III

Art. 19

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Concessione del contributo alle imprese armatoriali

In vigore dal 12 dic 1990
1. Le imprese che intendono ottenere il contributo di cui all' della legge, per ciascuna iniziativa, presentano domanda al Ministero della marina Mercantile, entro la data di inizio dei relativi lavori, indicando: a) gli elementi di individuazione dell'impresa; b) il tipo, la stazza lorda effettiva o presunta e le caratteristiche principali dell'unità; c) il prezzo dei lavori; d) l'impresa che effettua i lavori e le date effettive o presunte di inizio e fine lavori; e) dichiarazione dell'impresa sulla corrispondenza dei lavori alle tipologie di cui al quarto e quinto comma dell' della legge. 2. Le imprese devono, inoltre, dichiarare il possesso dei requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione e se abbiano richiesto ed ottenuto, direttamente od indirettamente, per la medesima iniziativa, altre agevolazioni finanziarie, aventi analoghe finalità, da parte dello Stato od altri enti, in Italia o all'estero. 3. Nella domanda le imprese possono altresì chiedere che il contributo sia corrisposto secondo le modalità di cui all', comma 2, della legge. 4. Ai fini della concessione del contributo la domanda deve essere corredata o successivamente integrata entro novanta giorni dall'inizio dei lavori dai seguenti documenti: a) per le nuove costruzioni: contratto di costruzione registrato o di vendita registrato dell'unità che sia stata iniziata in proprio oppure dichiarazione di costruzione nel caso in cui l'impresa armatoriale e l'impresa che effettua i lavori coincidano; piani generali, specifica tecnica della costruzione con l'indicazione del peso dell'unità scarica ed asciutta, ripartito in scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritti dall'esecutore delle opere; elementi preventivi di costo dell'unità di cui all'allegato C, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'impresa di costruzione; certificato del Registro italiano navale attestante l'inizio lavori, in conformità di quanto previsto dall' del presente regolamento; relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità stessa sarà destinata. b) per i lavori di trasformazione: contratto di commessa dei lavori registrato o, in mancanza, copia autentica degli ordinativi dei lavori da eseguire, sottoscritta per accettazione dall'esecutore delle opere; descrizione tecnica dei lavori con allegati i relativi disegni illustrativi; distinta dei quantitativi del materiale da impiegare e della manodopera occorrente, ripartita per scafo, allestimento ed apparato motore, sottoscritta dall'esecutore delle opere; elementi preventivi di costo dei lavori di cui all'allegato F, compilato nei sub-totali, nei totali, nei conti ausiliari, nelle spese generali e, ove possibile, nei dettagli, sottoscritto dall'esecutore dei lavori; nel caso di navi nazionali, estratto delle matricole o dei registri di cui all'art. 146 del codice della navigazione attestante che l'impresa è proprietaria della nave da trasformare; in caso di unità non ancora iscritta, adeguata documentazione attestante il titolo di proprietà; certificato del Registro italiano navale relativo all'inizio lavori in conformità di quanto previsto dall' del presente regolamento; relazione sul progettato impiego dell'unità con riferimento al tipo di trasporto o di attività cui l'unità stessa sarà destinata. 5. Ai fini della corresponsione del contributo per lavori di costruzione o di trasformazione, secondo le modalità di cui all', comma 2, della legge, le imprese devono presentare certificato del Registro italiano navale attestante il raggiungimento del 10% dei lavori, conformemente a quanto indicato nell' del presente regolamento. 6. I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione e trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformità della precedente normativa, sono validi al fine del rispetto dei termini di cui ai precedenti commi nonché ai fini di cui all', comma 1, della legge. L'impresa interessata è comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione del contributo previsto dall' della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformità delle stesse alle disposizioni di cui all' del presente regolamento. 7. L'amministrazione, valutata l'ammissibilità delle iniziative nonché la conformità o l'accettabilità del prezzo delle medesime, secondo quanto stabilito negli del presente regolamento, procede alla concessione del contributo. 8. Il rispetto dei termini previsti dal primo e quarto comma del presente articolo è condizione di ricevibilità della domanda di concessione.
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urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-19