Titolo II
Art. 16
16 / 33Locazione finanziaria
In vigore dal 12 dic 1990
1. Nel caso di investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria, il calcolo per la determinazione del contributo è riferito al solo valore delle opere o impianti assunto a base del contratto di locazione finanziaria e semprechè sia stato assunto entro il termine di cui all', comma 6, della legge, impegno irrevocabile di riscatto.
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Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-16