Titolo II
Art. 14
14 / 33Concessione del contributo per investimenti
In vigore dal 12 dic 1990
1. Per ottenere la concessione del contributo previsto dall' della legge, le imprese di costruzione, trasformazione, riparazione, demolizione navale nonché di manutenzione di apparati motori marini iscritte ad uno degli albi speciali di cui all' della legge, presentano al Ministero della marina mercantile apposita istanza entro il 31 dicembre 1990, pena l'irricevibilità della stessa, corredata dai seguenti allegati:
a) piano di investimento con particolare riferimento alle finalità che le iniziative si pongono ed ai prevedibili effetti conseguenti alla loro realizzazione in confronto alla situazione produttiva preesistente;
b) planimetrie dei nuovi impianti e disegni delle opere principali;
c) descrizione delle opere principali in cui si articola il piano di investimento, con l'indicazione, per singola voce, o per categoria omogenea di spesa, concernente l'ammontare degli investimenti, nonché le date, anche presunte, di inizio e di ultimazione dei lavori;
d) dichiarazione dell'impresa attestante che la stessa, in relazione ai lavori oggetto della domanda, non ha fruito di provvidenze aventi analoghe finalità e contestuale impegno a non fruirne in futuro, una volta ottenuta la concessione del contributo di cui al presente articolo.
2. Le imprese possono presentare domanda per l'aggiornamento del piano di investimento, qualora si siano rese necessarie variazioni tecniche in corso d'opera che non modifichino sostanzialmente il piano d'investimento originario, nonché eventuali riduzioni in corso d'opera, purchè le opere effettivamente realizzate, nel loro complesso, siano idonee a raggiungere gli obiettivi previsti.
3. Ai fini della concessione degli aiuti agli investimenti di cui all' della legge non sono presi in considerazione gli effetti delle riduzioni di capacità realizzate nel periodo 1984-86.
4. Nei casi di cui all', comma 2, della legge deve essere presentata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma medesimo.
5. La percentuale di contributo massima dell'80% di cui all', comma 2, della legge è concessa solo per spese di ammodernamento e manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, di banchine di accosto e altre infrastrutture, sostenute da enti o soggetti che non svolgono direttamente attività industriale di costruzione, trasformazione e riparazione navale.
6. Gli enti portuali e le società di cui all', comma 3, della legge, che intendono ottenere l'approvazione delle iniziative ivi previste sono tenuti a presentare la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d), unitamente alla copia dei regolamenti vigenti con cui è disciplinata l'attività dei complessi cantieristici e di riparazione navale operanti nell'ambito demaniale di competenza.
7. L'approvazione del piano d'investimento di cui all', comma 4, della legge è disposta previa verifica della rispondenza tecnica del piano e delle opere previste dallo stesso alle finalità poste dalla legge.
8. per la concessione della proroga del termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo, prevista dall', comma 7, della legge, l'interessato deve presentare domanda prima della scadenza del termine stesso, corredata da idonea documentazione giustificativa delle cause del ritardo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-14