Art. 13 · Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione
Titolo I

Art. 13

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Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione

In vigore dal 12 dic 1990
Inizio e avanzamento dei lavori di costruzione e di trasformazione 1. Una costruzione si intende iniziata quando esistono in uno stesso stabilimento della impresa costruttrice un insieme di blocchi di prefabbricazione che siano inequivocabilmente destinati alla costruzione stessa e di cui almeno uno comprendente un tratto di lamiera di chiglia, di peso complessivo di almeno 100 tonn. (intendendo per blocco una struttura comprendente corsi di fasciame o del ponte principale di almeno 25 tonn.), o di peso complessivo di almeno il 20% del peso scafo nudo, se quest'ultimo valore è inferiore, e, contestualmente e sempre nello stesso stabilimento della impresa costruttrice, un quantitativo di materiale corrispondente ad un avanzamento dello scafo nudo del 4% per navi fino a 20.000 tonnellate di stazza lorda e del 2% per navi oltre le 20.000 tonnellate di stazza lorda. 2. I lavori di trasformazione si intendono iniziati quando il grado di avanzamento globale dei lavori stessi, realizzati nello stabilimento dell'impresa assuntrice, ha raggiunto il 5%, indipendentemente dal fatto che la nave sia ferma per i lavori o che continui la sua attività commerciale. 3. Il calcolo del grado di avanzamento dei lavori di costruzione e trasformazione si effettua con i criteri stabiliti nell'allegato H. 4. I certificati del Registro italiano navale relativi alle iniziative di costruzione o trasformazione i cui lavori siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, redatti in conformità della precedente normativa, sono validi al solo fine del rispetto dei termini previsti dall' della legge; l'impresa interessata è comunque tenuta ad integrare, ai fini della concessione dei contributi di cui all' della legge, dette certificazioni in modo che sia assicurata la conformità delle stesse alle disposizioni indicate ai precedenti commi.
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urn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-08;373#art-13