Art. 3
3 / 5In vigore dal 12 dic 1990
1. Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà corrisposto in rate semestrali costanti con decorrenza dal 1 marzo o dal 1 settembre successivi all'entrata in esercizio dell'unità o alla data di consegna, per il caso di acquisto all'estero.
2. Per ottenere la corresponsione delle rate semestrali del contributo concesso le imprese beneficiarie debbono far pervenire al Ministero della marina mercantile apposita domanda contenente l'indicazione degli estremi del decreto di concessione, dell'eventuale atto di cessione del credito e dell'eventuale procura a riscuotere, nonché l'indicazione delle modalità di pagamento.
Alla domanda deve essere allegato certificato dell'autorità marittima attestante che l'unità ha conservato nel semestre l'iscrizione nelle matricole o nei registri nazionali.
3. La conservazione della più alta classe del Registro italiano navale sarà accertata dal Ministero della marina mercantile sulla base dei tabulati rilasciati semestralmente dallo stesso Registro italiano navale. La perdita temporanea della classe per lavori non comporta la sospensione del contributo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.marina.mercantile:decreto:1990-11-06;372#art-3