Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 mag 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 - alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all'art. 3 della stessa legge, pubblicato nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel primo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988, con cui sono state fissate al 31 dicembre 1988 le dotazioni organiche del personale dell'esercizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed i contingenti autonomi di posti per le singole qualifiche funzionali dell'esercizio in cui si articolano le categorie stesse, con esclusione del personale degli uffici locali; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, contenente disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che prevede il passaggio di categoria per l'espletamento di mansioni superiori in favore di talune qualifiche funzionali; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 10 del predetto della citata legge n. 355/1989; Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi nelle adunanze generali del 26 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 55427/4105DL/CR del 19 ottobre 1990); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni per titoli professionali per l'accesso alle qualifiche funzionali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di operatore specializzato di esercizio degli uffici principali (UP), di revisore, di operatore specializzato di officina e di perito previsti in favore del personale che fino al 31 dicembre 1986, ed almeno per un anno effettivo anche se non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie delle predette qualifiche, sono disciplinati secondo i seguenti criteri: a) Concorso interno per titoli professionali per la qualifica di operatore specializzato di esercizio degli uffici principali (V categoria): 1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali. 2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di esercizio contingente uffici principali di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1982; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado; licenza della scuola dell'obbligo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire, formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di dirigente di esercizio comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente. 5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. 5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse. b) Concorso interno per titoli professionali per la qualifica di revisore (VI categoria): 1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrali e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali. 2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di revisore di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 25 giugno 1984; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di programmatore comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente. 5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. 5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse. c) Concorso interno per titoli professonali per la qualifica di operatore specializzato di officina (qualifica tecnica) (V categoria): 1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali. 2) Personale ammesso: personale di IV categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di operatore specializzato di officina di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1982; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse, i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, integrato dalla speciale abilitazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di apposito corso. Si prescinde da detta speciale abilitazione nei confronti degli aspiranti che risultino in possesso del diploma di perito industriale o di maturità professionale espressamente equiparata. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di perito comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente. 5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. 5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse. 6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di stu- dio previsto dall'art. 31, primo comma, lettera c), della legge 3 aprile 1979, n. 101. d) Concorso interno per titoli professionali per la qualifica di perito (qualifica tecnica) (VI categoria): 1) Forma del concorso: concorsi autonomi per i posti disponibili nei contingenti centrale e regionali. La partecipazione è consentita per il contingente centrale ovvero per uno solo dei contingenti regionali. 2) Personale ammesso: personale di V categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (contingenti uffici principali ed uffici locali) e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa categoria alla data del 31 dicembre 1986 (salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101) che, fino alla data predetta, abbia svolto, per un anno effettivo anche se non continuativo, in modo esclusivo le mansioni proprie della qualifica funzionale di perito di cui al profilo professionale approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1982, modificato con decreto ministeriale 25 giugno 1984; lo svolgimento di dette mansioni deve risultare da apposita dichiarazione scritta da rilasciarsi, sotto la personale responsabilità, dal dirigente dell'organo centrale o periferico da cui l'interessato dipende, sulla scorta di probatoria documentazione (da allegare alla domanda), coeva all'esercizio delle mansioni stesse i cui estremi devono essere indicati nella predetta attestazione. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, integrato dalla speciale abilitazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a seguito di apposito corso. Si prescinde da detta speciale abilitazione nei confronti degli aspiranti che risultino in possesso del diploma di perito industriale o di maturità professionale espressamente equiparata. Si prescinde, inoltre, dalla speciale abilitazione per gli aspiranti in possesso di qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, nonché del di- ploma di abilitazione magistrale, di qualifica per segretario d'azienda, di addetto alle segreterie di azienda, di corrispondente commerciale in lingue estere, di addetto alla contabilità di azienda o di contabile di azienda, rilasciati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti (decreti interministeriali 7 dicembre 1965 e 29 maggio 1971), integrato dal certificato di radiotelegrafista di I o II classe o speciale, ovvero dal certificato generale di radiotelefonista rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. 4) Titoli professionali valutabili: 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella categoria di appartenenza; 4.2) esercizio, a decorrere dal 16 maggio 1980, di funzioni proprie della qualifica da conferire formalmente attribuite ovvero esercizio di fatto delle funzioni stesse o di perito coordinatore comprovato da attestazioni da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici, sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori, i cui estremi devono essere specificati nelle predette attestazioni; 4.3) titolo di studio; 4.4) non sono presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati che devono essere posseduti, unitamente all'anzianità minima di servizio prevista per l'ammissione al concorso, alla data del 31 dicembre 1986; 4.5) la partecipazione è consentita soltanto per il concorso cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte, bandito da una delle due aziende (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici); 4.6) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio; 4.7) la graduatoria di merito è formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato. A parità di merito, la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado. 5.1) Le sottocommissioni sono composte ciascuna da: membri: tre funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a primo dirigente; tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; segretario aggiunto: un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente. 5.2) La scelta dei funzionari per la composizione delle sottocommissioni può essere effettuata anche tra quelli della qualifica immediatamente inferiore ai quali siano state conferite le funzioni superiori ai sensi dell'art. 13 della legge 3 aprile 1979, n. 101, come modificato dall'art. 7 della legge 25 ottobre 1989, n. 355. 5.3) Per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983 citato nelle premesse. 6) Con successivo decreto ministeriale sono stabilite le modalità di svolgimento e le materie del corso integrativo del titolo di stu- dio previsto dall'art. 31, primo comma, lettera c), della legge 3 aprile 1979, n. 101.
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-11-02;456#art-1