Art. 2 · Produzione della documentazione e termine

Art. 2

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Produzione della documentazione e termine

In vigore dal 4 lug 1991
1. Nei casi sub a) e b) del comma 1 dell' la presentazione dei documenti dovrà avvenire prima dell'adozione del provvedimento di avviamento al lavoro e comunque entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione da parte dell'interessato della dichiarazione presentata all'atto della domanda di iscrizione nelle liste del collocamento ordinario o obbligatorio. 2. Nei rimanenti casi la presentazione dei documenti dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di richiesta dei competenti uffici e comunque prima del rilascio di atti certificativi.
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urn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1990-10-15;459#art-2