Art. 2
2 / 4In vigore dal 6 feb 1991
1. Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali.
2. A ciascun corso è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente.
3. Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento.
4. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composta:
a) presidente: magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;
b) membri: quattro docenti delle materie oggetto dell'insegnamento (due docenti universitari e due funzionari della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale);
c) segretario: funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.
5. Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro.
6. La votazione finale è data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio.
7. La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale, è approvata con decreto ministeriale.
8. I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati nella qualifica di vice dirigente agli effetti giuridici dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso ed a quelli economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno è chiamato ad indicare.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto:1990-09-07;439#art-2