Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 6 feb 1991
1. Per ciascuna decorrenza sono tenuti distinti corsi professionali con esami finali. 2. A ciascun corso è ammesso, secondo l'ordine di graduatoria del relativo concorso per titoli, un numero di aspiranti maggiorato del 20% rispetto ai posti da conferire annualmente. 3. Alla conclusione del corso i candidati sostengono gli esami finali consistenti in una prova scritta ed in un colloquio, vertenti sulle materie oggetto di insegnamento. 4. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è composta: a) presidente: magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente; b) membri: quattro docenti delle materie oggetto dell'insegnamento (due docenti universitari e due funzionari della pubblica amministrazione con qualifica dirigenziale); c) segretario: funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo. 5. Il punteggio, sia per la prova scritta che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle singole prove è considerato favorevole quando la votazione, per ciascuna di esse, non sia inferiore a ventiquattro. 6. La votazione finale è data dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio. 7. La graduatoria finale del corso, redatta sulla base della votazione finale, è approvata con decreto ministeriale. 8. I candidati utilmente collocati nelle singole graduatorie, in relazione ai posti disponibili per ciascuna decorrenza, sono nominati nella qualifica di vice dirigente agli effetti giuridici dal 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso ed a quelli economici dalla data di effettiva assunzione in servizio nella nuova qualifica; i medesimi sono assegnati nelle sedi disponibili secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze che ciascuno è chiamato ad indicare.
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