Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 feb 1991
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101; Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali ed i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono stati ascritti - ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 - alle categorie rispettive secondo le declaratorie di cui all' della legge stessa, pubblicato nel 6› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1983; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero n. 11/1983; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, contenente la disciplina dei concorsi per l'accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nel 1› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 14/1983; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1985, contenente i piani di studio dei corsi professionali previsti per il personale dell'esercizio aspirante alla nomina alla qualifica di vice dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici, pubblicato nel 3› supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero n. 9/1986, e ravvisata l'opportunità di procedere alla revisione dei predetti piani di studio; Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, concernente l'accesso alla qualifica di vice dirigente (VIII categoria direttiva) del personale dell'esercizio di VII e VIII categoria; Ritenuto di dover dare attuazione al disposto di cui al comma 3 del predetto della citata legge n. 355/1989; Sentita la commissione paritetica amministrazione-sindacati; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 luglio 1990; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM 54753/4127DL/CR del 7 settembre 1990); ADOTTA il seguente regolamento: . 1. In attuazione delle disposizioni contenute nell' della legge 25 ottobre 1989, n. 355, i concorsi interni nazionali per titoli di servizio e successivi corsi professionali con esami finali, per l'accesso alle qualifiche di vice dirigente, cat. VIII, del personale con funzioni direttive dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riguardanti i posti da conferire al personale dell'esercizio di VII ed VIII categoria, sono disciplinati secondo i seguenti criteri: a) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101: 2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. b) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TELECOMUNICAZIONI (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101: 2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale: diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria chimica o in chimica o in chimica industriale o in chimica e tecnologia farmaceutica o in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purchè integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni; per i laureati in ingegneria è prescritto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto. 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. c) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE COSTRUZIONI (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101: 2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale: diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o sezione trasporti; in ingegneria meccanica; in architettura; in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale; in ingegneria navale e meccanica; in ingegneria delle tecnologie industriali: 3.1) gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado; 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. d) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TRASPORTI (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso della anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101; 2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale - patente di guida: 3.1) è' richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti, o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria navale e meccanica o in ingegneria delle tecnologie industriali; 3.2) gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, nonché della patente di abilitazione di categoria "C" per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 3.3) entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve, quanto meno, aver sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. e) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE: 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso dell'anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101: 2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore; 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado: 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse. f) QUALIFICA FUNZIONALE DI VICE DIRIGENTE TECNICO DELL'AUTOMAZIONE E MECCANIZZAZIONE (TECNICA): 1) Forma del concorso: concorso interno per titoli di servizio, a carattere nazionale, con successivo corso professionale con esami finali. 2) Personale ammesso: personale dell'esercizio della VII categoria in possesso dell'anzianità minima di quattro anni di servizio effettivo nella stessa categoria VII al 1› gennaio dell'anno cui si riferiscono i posti da conferire, nonché personale dell'esercizio di VIII categoria in possesso dell'anzianità complessiva di quattro anni di servizio prestato in VIII e VII categoria, salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge 3 aprile 1979, n. 101: 2.1) ai sensi dell'art. 8 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, i candidati devono avere svolto per almeno un anno le funzioni proprie della VII categoria ad eccezione del personale collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell' della legge 15 dicembre 1966, n. 1078, per una durata che non abbia consentito di svolgere le funzioni proprie della qualifica di appartenenza per il suddetto periodo di un anno. 3) Titolo di studio: abilitazione professionale: 3.1) è richiesto il diploma di laurea in ingegneria, in scienze matematiche, in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in scienze della informazione; 3.2) per i laureati in ingegneria è prescritto il diploma di abilitazione all'esercizio della professione. 4) Titoli di servizio (che devono essere posseduti alla data del 1› gennaio dell'anno cui si riferisce il concorso): 4.1) servizio di ruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella categoria di appartenenza e nella categoria immediatamente inferiore. 4.2) esercizio di fatto, a decorrere dal 16 maggio 1980, delle funzioni proprie della qualifica da conferire, comprovato da attestazione da rilasciarsi sotto la personale responsabilità dei dirigenti preposti agli organi centrali o periferici sulla scorta di probatoria documentazione coeva alla data di inizio dell'esercizio delle funzioni superiori i cui estremi devono essere specificati nella predetta attestazione; 4.3) lavori originali concernenti i compiti di istituto; 4.4) incarichi e servizi speciali svolti nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.5) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con particolare riguardo all'idoneità conseguita in corsi organizzati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 4.6) encomi o altre note di merito iscritti in matricola, riportati nell'ultimo quinquennio precedente la decorrenza giuridica del concorso; 4.7) idoneità conseguita nei concorsi per esami di passaggio alla qualifica intermedia della soppressa carriera direttiva, già banditi alla data dell'11 novembre 1978, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; 4.8) titolo di studio; 4.9) l'essere pervenuto, mediante concorso interno e nell'ambito della stessa carriera, alla qualifica che ha determinato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 101/1979, l'inquadramento nella categoria di attuale appartenenza, nonché ad altre qualifiche inferiori; 4.10) la commissione esaminatrice predetermina i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli sopra citati, tenendo conto della rilevanza di questi ultimi ai fini dell'espletamento delle mansioni connesse con la qualifica da conferire e stabilendo contestualmente le attenuazioni da applicare per eventuali demeriti nell'ultimo quinquennio, nonché il punteggio minimo richiesto per l'idoneità; 4.11) la graduatoria è formata secondo il punteggio riportato da ciascun candidato nella valutazione dei titoli posseduti; 4.12) a parità di merito, la precedenza è determinata dalla categoria di appartenenza (l'ottava precede la settima) e nell'ambito della stessa categoria la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica rivestita; a parità di questa, dall'età. 5) Commissione esaminatrice: commissione centrale per il personale, la quale, determinati i criteri ed i coefficienti numerici di valutazione dei titoli, può essere integrata, a richiesta del presidente, con decreto ministeriale, da altri componenti che consentano, unico restando il presidente, la costituzione di sottocommissioni per la valutazione dei titoli e l'attribuzione del punteggio ai concorrenti sotto la direzione del membro più elevato in grado; 5.1) le sottocommissioni sono composte ciascuna da: - membri: - tre funzionari dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a primo dirigente; - tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali cui appartengono i membri effettivi della commissione; - segretario aggiunto: - un funzionario dell'Amministrazione p.t. con qualifica non inferiore a vice dirigente; 5.2) per quanto concerne la sostituzione di componenti della commissione centrale per il personale ed il funzionamento della medesima si applicano le disposizioni di cui all'allegato 7 del decreto ministeriale 20 aprile 1983, citato nelle premesse.
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