Art. 2
2 / 2In vigore dal 30 nov 1990
1. Gli esami di guida devono essere effettuati secondo le modalità previste dall'allegato II alla direttiva n. 80/1263/CEE del 4 dicembre 1980 (istituzione di una patente di guida comunitaria).
2. Le valutazioni dell'esaminatore, relative all'esame teorico e quello pratico devono essere riportate sulle schede conformi agli allegati 1 e 2 al presente decreto.
3. Per gli esami teorici per il conseguimento della patente di categoria A e B, da effettuarsi con questionari d'esame, in attesa che siano resi disponibili i sussidi audiovisivi previsti dall'art. 8, punto 5, della legge 18 marzo 1988, n. 111, la scheda di cui all'allegato 1 non deve essere compilata. Sul modello contenente la soluzione del questionario devono essere riportate, ove occorra, le domande e le risposte integrative effettuate oralmente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 1990
Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1990
Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 185
Storico versioni
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