Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 gen 1991
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 luglio 1990 Il Ministro: DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1991 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 97
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