Art. 2
2 / 3In vigore dal 30 gen 1991
1. È ammessa l'adozione del sistema di sicurezza di cui all' in luogo del sistema di sicurezza previsto dagli articoli 344 e 345 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:1990-07-13;442#art-2