Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 23 nov 1991
1. I contributi sono concessi per l'acquisto o l'acquisizione mediante locazione finanziaria di elaboratori elettronici, apparecchiature di lettura automatica e programmi applicativi per l'utilizzazione degli elaboratori e delle apparecchiature medesimi. 2. I contributi sono concessi anche nei casi di acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile e della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni, a condizione che in relazione a quest'ultima non siano stati concessi o semplicemente richiesti i contributi in conto interessi. 3. Per ogni farmacia od associazione, i contributi sono concessi nella misura del: a) 32 per cento del costo dei beni agevolabili, al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio, con il limite di lire 600 milioni, nei territori di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; b) 25 per cento del costo dei beni agevolabili, al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio, con il limite di lire 350 milioni, nei restanti territori. Tra gli oneri accessori sono da considerare l'imballo, il trasporto, il collaudo del macchinario, nonché la formazione del personale. Detti limiti e percentuali sono applicati in relazione all'ubicazione dell'unità commerciale o amministrativa in cui sono installati i beni agevolabili. 4. I contributi non sono concessi per investimenti il cui costo complessivo, al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio, sia inferiore a lire 50 milioni, nè per i soli programmi applicativi nè per la parte di costo dei programmi stessi eccedente quello delle macchine e delle apparecchiature. La quota di contributo relativa ai programmi applicativi non può superare il venticinque per cento del contributo totale. 5. Per i beni importati direttamente dalle ditte richiedenti, il costo è determinato sulla base del tasso di cambio della valuta di fatturazione, rilevato dalla dichiarazione di importazione. Il relativo contributo è erogato in misura non superiore a quella determinata con il decreto di concessione di cui al successivo .
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1990-06-27;461#art-2