Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 27 ott 1990
1. Le bevande di cui all' devono presentare al consumo un tenore di alcole svolto da 1,5% a 6,9% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 8% volume. 2. Le bevande di cui all' devono presentare al consumo un tenore di alcole svolto da 1,5% a 5% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 6% volume. 3. È consentita una pressione non superiore a 3 bar. 20 ›C derivante dall'anidride carbonica aggiunta o ottenuta dalla fermentazione naturale del prodotto o dei suoi componenti.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-06-19;305#art-4