Art. 9
Titolo I

Art. 9

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In vigore dal 3 lug 1990
1. Se il granturco raccolto nella Comunità è oggetto di scambi intracomunitari, ai fini della sua trasformazione in prodotti della sottovoce 1904 10 10 della N.C. in uno Stato membro diverso da quello di produzione, la spedizione del granturco deve essere effettuata sotto controllo doganale. In tal caso, il documento di carattere comunitario attestante tale controllo (DAU) deve comportare, nella casella n. 44, le seguenti diciture: a) da utilizzare per la trasformazione a norma dell' del regolamento CEE n. 3771/89 del 14 dicembre 1989; b) data della fattura di vendita; c) data limite per la trasformazione.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-9