Art. 3
Titolo I

Art. 3

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In vigore dal 3 lug 1990
1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza dei seguenti presupposti: a) l'interessato deve presentare la dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate; b) la richiesta di concessione dell'aiuto deve riguardare l'attività di produzione di varietà di granturco vitreo elencate nell'allegato del regolamento CEE n. 526/90 della Commissione del 28 febbraio 1990; c) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie. 2. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici competenti o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno come segue: a) nella regione Basilicata all'ufficio alimentazione del dipartimento agricoltura e foreste per quanto concerne la provincia di Potenza, e all'ufficio provinciale agricoltura per quanto concerne la provincia di Matera; b) nella regione Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia; c) nelle province della regione Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione; d) nelle province della regione Calabria ai rispettivi ispettorati provinciali agricoltura. 3. Ciascun produttore di granturco vitreo deve presentare una sola domanda di aiuto per ogni contratto di coltivazione stipulato e per le superfici concernenti lo stesso contratto. 4. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1990-05-24;152#art-3