Art. 6
6 / 8In vigore dal 4 lug 1990
1. Il Centro si avvale di una commissione consultiva, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, composta da:
a) il direttore e il vice direttore del Centro;
b) due esperti in materia di circolazione e sicurezza stradale, di cui uno designato dal Ministro dell'interno;
c) un funzionario della polizia stradale e un funzionario dell'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici ed uno dell'ANAS;
d) un rappresentante della società Autostrade ed uno dell'Aiscat - Associazione italiana società concessionarie di autostrade e trafori;
e) un funzionario dell'ACI - Automobile club d'Italia;
f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;
g) un rappresentante dell'ANCUPM - Associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale;
h) un rappresentante dell'UPI - Unione province italiane.
2. La commissione è presieduta dal direttore del Centro o, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Centro di livello non inferiore al settimo.
4. La commissione esprime parere sui programmi di massima per l'acquisizione delle notizie sul traffico e sulla viabilità e per le modalità di diffusione, nonché su tutti i problemi ad essa sottoposti dal direttore del Centro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:1990-05-08;154#art-6