Art. 4
4 / 8In vigore dal 14 nov 1990
1. Nel caso di formazione di graduatoria unica compartimentale o nazionale, da compilarsi ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell' della legge n. 355/1989, l'assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali è effettuata, previa interpellanza, nel rispetto dell'ordine della graduatoria unificata.
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